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Aggiornamento degli importi per il risarcimento delle micropermanenti

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Nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2017 sono stati pubblicati gli aggiornamenti degli importi per il risarcimento dei danni micropermanenti derivanti dalla circolazione stradale.

Inversione di tendenza, rispetto alle ultime due annualità, con una crescita dell’1,7% dell’indice di riferimento.

Questi gli importi:

€ 803,79 il valore del punto

€ 46,88 il valore di un giorno di inabilità totale.

 

Di seguito il testo integrale, pubblicato in G.U.

GU Serie Generale n.196 del 23-08-2017

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il

Codice  delle   assicurazioni   private,   modificato   dal   decreto

legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto in particolare, l’art. 139, comma 5, del predetto Codice,  ai

sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico  per

lesioni di lieve  entita’  derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1

del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente  con  decreto  del

Ministro dello  sviluppo  economico  in  misura  corrispondente  alla

variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie

di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT;

Visto l’indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di

operai ed impiegati, relativo al  mese  di  aprile  2017,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale –

  1. 148 del 27 giugno 2017;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data  19

luglio 2016, adottato ai sensi dell’art. 139, comma  5,  del  Codice,

con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma  1,  sono

stati da ultimo aggiornati alla  variazione  del  sopracitato  indice

ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2016;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del

Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2016,  applicando

la maggiorazione  dell’1,7%  pari  alla  variazione  percentuale  del

predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2017;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

  1. A decorrere dal mese di aprile 2017, gli importi  indicati  nel

comma 1 dell’art.  139  del  Codice  delle  assicurazioni  private  e

rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 luglio 2016,

sono aggiornati nelle seguenti misure:

ottocentotre euro e settantanove centesimi, per  quanto  riguarda

l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’,  di  cui

alla lettera a);

quarantasei euro e  ottantotto  centesimi,  per  quanto  riguarda

l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla

lettera b).

  1. Il presente decreto sara’ pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2017

 

Il Ministro: Calenda