• De iure condito

È risarcibile il valore del lavoro di una casalinga?

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In caso di sinistro mortale di una persona con reddito, gli eredi hanno diritto ad un risarcimento per compensare la perdita economica causata dal decesso. Ma se la vittima dell’incidente è una casalinga, quindi senza reddito, gli eredi hanno diritto ad un risarcimento aggiuntivo oltre a quello del danno non patrimoniale?

La Corte di Cassazione si pronuncia a favore di questo quesito nella sentenza n.238 del 10 gennaio 2017: il caso riguardava la morte di una casalinga a seguito di un incidente stradale in cui è deceduto anche la controparte.

Nello specifico i giudici, richiamando precedenti sentenze, hanno dichiarato che:

[…] ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico svolto da un familiare deceduto per colpa altrui, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727 cod. civ. dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro, mentre spetta a chi nega l’esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico. Cass. sent. n. 22909 del 13/12/2012. In caso di morte di una casalinga verificatasi in conseguenza dell’altrui fatto dannoso, i  congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa, subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed all’assistenza da essa presumibilmente fornite, essendo queste prestazioni, benché non produttive di reddito, valutabili economicamente, ciò anche nell’ipotesi in cui la stessa fosse solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente. Cass., Sentenza n. 17977 del 24/08/2007. Si osserva che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ha dato rilievo dal punto di vista del danno patrimoniale all’attività svolta dalla donna nell’ambito domestico. In relazione alla prova si osserva che questa può essere fornita anche in via presuntiva.”

Gli eredi della casalinga hanno quindi diritto ad un risarcimento stabilito dal giudice in via equitativa, e per presunzione ex art. 2727 del c.c., in assenza di prove fornite dalla controparte che la donna non svolgesse l’attività di casalinga, è legittimo pensare la veridicità dell’attività domestica e di conseguenza quantificarne il valore economico.